PERIZIE RICOSTRUZIONI INCIDENTI STRADALI
E
VALUTAZIONE DANNI SUI VEICOLI
Lo studio effettua perizie per:
analisi di compatibilità dei danni riportati dai
veicoli coinvolti nel sinistro.
Tale accertamento si rende necessario ogni qual volta
necessita ricercare e stabilire la causa delle deformazioni
subite da un veicolo per effetto di una riferita ma negata
collisione dal conducente dall'altro veicolo. Lo stesso si
rende pure necessario quando, indipendentemente dalle
dichiarazioni delle parti, sussistono concreti dubbi
sull'effettivo accadimento del sinistro nei termini
rappresentati.
quantificazione dei danni che derivano dalla
circolazione stradale, dal furto e dall'incendio dei veicoli
a motore o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria
sulla r.c.a.
In tale contesto si adopera, se necessario, per:
-
stabilire l'origine del danno;
-
stimare delle riparazioni da eseguire su un veicolo a
regola dell'arte;
-
stimare le riparazioni già effettuate;
-
controllare il livello qualitativo delle riparazioni
effettuate.
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Un incidente stradale
normalmente è il risultato di una combinazione di fattori,
circostanze e condizioni, che devono essere stati
simultaneamente presenti per produrre quel determinato
evento.
Per ogni incidente stradale, a meno che non si tratti di
incidente autonomo da cui non siano derivate lesioni alle
persone e non abbia provocato danni materiali a terzi, ci
sarà sempre una persona od un organo che dovrà valutare le
condotte adottate dalle persone coinvolte.
La ricerca delle cause
che hanno determinato un incidente stradale, comporta studi
e ricerche spesso complesse, essendoci generalmente diverse
circostanze e fattori che devono essere presi in
considerazione nell'analisi complessiva.
Lo scopo del Tecnico,
quindi, è di esaminare tutti i dati dell'incidente e di
elaborarli per ricavare da essi le informazioni relative ai
fattori che lo hanno determinato ed alle circostanze in cui
si è realizzato.
In generale possiamo
dire, dunque, che il Ricostruttore d'incidenti stradali è il
Tecnico che, a richiesta dell'Autorità Giudiziaria, delle
compagnie di assicurazione o dei privati, accerta a fini
giuridici le cause che hanno determinato un incidente
stradale, affinché sia possibile valutare le condotte
adottate dai protagonisti ed in ultima analisi per
consentire di stabilire i profili delle loro singole
responsabilità ed infine valutare i danni riportati sui
veicoli.
Vincoli ai quali il
Tecnico è invece soggetto, quando opera su incarico e per
conto dell'Autorità Giudiziaria civile o penale. In tali
casi egli assume responsabilità, qualità e denominazione
diverse, a seconda dell'Organo che gli ha conferito
l'incarico, e specificamente:
-
assume la
denominazione e la qualità di Consulente Tecnico
d'Ufficio (C.T.U.), quando l'incarico gli viene
conferito dal giudice civile, che interviene a richiesta
delle parti, per dirimere una controversia non risolta
stragiudizialmente;
-
la denominazione e la
qualità di Consulente Tecnico del Pubblico
Ministero quando l'incarico gli viene da questi
conferito nel corso delle indagini preliminari (il
Pubblico Ministero ha l'obbligo di intervenire quando
l'incidente abbia causato la morte di una o più persone,
oppure quando siano derivate lesioni alle persone ed una
di esse abbia esercitato il diritto di querela);
-
ed infine la
denominazione e la qualità di Perito,
quando opera per conto e su incarico del giudice penale
nel corso di un processo penale.
Anche i privati possono
naturalmente avvalersi dell'ausilio di un Tecnico, il quale
nell'ambito di un procedimento penale o di una causa civile,
assume la qualità e la denominazione di Consulente
Tecnico di parte.